Con un voto unanime, nella seduta del 20 settembre 2023, il Parlamento Italiano ha approvato la proposta di legge costituzionale di modifica all’articolo 33 della Costituzione: “… La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
Un cambio di rotta epocale per il nostro Paese, avendo finalmente inserito lo sport, insieme alla scuola, all’arte, alla scienza, tra i valori tutelati nella Carta Costituzionale degli italiani, riconoscendone in tal modo il prezioso ruolo nella crescita della comunità nazionale.
La formulazione dell’articolo 33 riprende il testo che, nella XVIII Legislatura, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, ed in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo iter in ragione dello scioglimento delle Camere.
Uno degli aspetti più dibattuti è stata la collocazione della modifica all’interno della Costituzione; nei lavori preparatori si era pensato dapprima all’articolo 9 o in alternativa all’articolo 32 del Testo Costituzionale, salvo poi innestare la modifica nell’articolo 33. Si è ovviato all’articolo 9 visto il distinto e contemporaneo procedimento di revisione in materia di tutela dell’ambiente (poi approvato), mentre per l’articolo 32 si è ritenuto che l’inserimento di ulteriori situazioni giuridiche sarebbe potuto apparire distonico rispetto a quanto già trattato nell’articolato, ovvero il diritto alla salute.
Si è optato quindi per l’articolo 33, ritenendo fosse la collocazione normativa più idonea, in ragione del contenuto eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura) dello stesso.
La dicitura, secondo cui è riconosciuto il valore dell’attività sportiva “in tutte le sue forme”, è da intendersi finalizzata ad esplicitare una norma che possa considerare lo sport nella sua accezione più ampia ed articolata. I contenuti interpretativi pertanto, dell’attività sportiva sono da intendersi su diversi piani: c’è l’aspetto educativo, legato allo sviluppo ed alla formazione della persona; l’ambito sociale visto come fattore di aggregazione ed inclusione; la correlazione con la salute, nella accezione di benessere psico-fisico.
La Costituzione italiana, nel testo originale del 1948, non prevedeva un riferimento esplicito allo sport, probabilmente a causa della fresca ferita del fascismo, che aveva utilizzato l’immagine della pratica sportiva come uno dei principali strumenti di propaganda del regime.
Su tale impostazione influirono anche le difficili condizioni economiche e sociali dell’Italia del dopoguerra che imponevano altre priorità, ad un Paese uscito profondamente distrutto dal conflitto bellico.
Nell’ambito del diritto internazionale ed europeo, numerosi sono i richiami al valore dello sport nelle diverse Costituzioni, pur non figurando questo nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: in Portogallo si parla di “diritto allo sport”, in Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna, Ungheria si richiama ad una attività di promozione, in Grecia assume la declinazione di missione fondamentale dello Stato.
Talvolta la previsione costituzionale si salda alla tutela della salute come: in Bulgaria, Polonia, Spagna, o si riconnette alla tutela dei giovani (Romania e Polonia). È bene precisare come la riforma recentemente approvata, abbia portato certamente la Costituzione a riconoscere il valore fondante dello sport, ma non ancora a determinarlo come diritto.
Appare evidente quindi, come al momento ci sia un forte disallineamento tra la volontà di allargare la base dei praticanti ed il garantire a tutti, l’accesso a strutture ed attività sportive. Il passaggio all’interno della Costituzione rappresenta solo il primo passo verso l’importante obiettivo di un vero “sport per tutti e di tutti”.
Stefano Lupi